Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 18 Regolamento)

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile della tariffa.

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata può anche raggiungere il 50% della quota variabile del tributo.

Al fine de1 calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti
recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione
spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo de1l’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di
determinazione annuale delle tariffe.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.