Esenzione dal tributo (art. 16 Regolamento)

Sono esentati dal pagamento del tributo
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
c) le superfici adibite all’allevamento di animali;
d) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli
e) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità–Servizi sociali;
f) i locali utilizzati da Associazioni con sede a Casalborgone all’esclusiva funzione di incontro saltuario fra persone per l’espletamento di attività funzionali all’associazione stessa ed alla comunità casalborgonese, escludendo quindi ogni altro uso (abitativo, somministrazione, spettacolo, etc…)

2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per
l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.