Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso (art. 17 Regolamento)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
• Riduzioni fino al 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate;
• Riduzioni fino al 50% per nuclei famigliari residenti con presenza di portatori di handicap la cui dichiarazione ISEE riferita all’ anno precedente non sia superiore i € 20.000,00
• Riduzioni fino al 70% per i nuclei la cui dichiarazione ISEE riferita all’anno precedente non sia superiore a € 6.000,00
• Riduzioni fino al 50% per i nuclei formati da 4 o più componenti e residenti con presenza di minori o figli di età non superiore a 26 anni purché studenti, la cui dichiarazione ISEE riferita all’anno precedente non sia superiore a
€ 20.000,00 per un nucleo familiare da 4 componenti
€ 25.000 per un nucleo familiare da 5 componenti
€ 30.000,00 per un nucleo familiare da 6 o più componenti

2. Ai sensi del art. 1 c. 48 L. 178/2020, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta nella misura di un terzo.

3. La Giunta Comunale può disporre, nei limiti del piano finanziario, di riduzioni fino al 100% per le aziende in fase di startup (neo-insediate o neo-costituite) per un periodo non superiore ai 2 anni.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

6. La copertura della spesa relativa alle riduzioni di cui al presente articolo deve rimanere a carico del Piano Finanziario, senza gravare sul Bilancio dell’Ente, garantendo la copertura integrale dei costi.