Esclusione dal tributo (art. 14 Regolamento)

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali
frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di
regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza
inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) balconi e terrazze scoperti.

Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) e completamente vuote
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.